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  DOVE SIAMO STATUTO SOCI

 
ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 12 giugno 1986 viene costituita in Roma l’associazione culturale denominata Associazio ne Speleologica Romana 86, avente sede legale in Roma alla via Tor Chiesaccia n° 57 c/o il sig. Pintus Giorgio.

Presenti come soci Fondatori:
Dobosz Tullio
Donati Federico
Marzialetti Alfredo
Mastrosanti Alvaro
Milozi Costantino
Pintus Giorgio
Settimi Giancarlo

Viene eletto in qualità di Presidente per l’anno 1986/1987 Dobosz Tullio

Tale Associazione Culturale non ha fini di lucro ed è apolitica; intende promuovere tutte qu elle azioni utili alla diffusione della speleologia dedicandosi nel contempo ad altre attività quali: Alpinismo, Torrentismo e Trekking.


STATUTO
Art. 1 L’Associazione Speleologica Romana 86 ha per scopo la diffusione della speleologia, l’esplorazione, lo studio e la salvaguardia dell’ambiente ipogeo.
Art. 2 Organi decisionali sono: l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Segretario.
Art. 3 L’Associazione pubblica semestralmente un notiziario delle sue attività.
Art. 4 Unico organo decisionale è l’assemblea dei soci.
Art. 5 L’Assemblea si convoca di norma ogni sei mesi o quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei soci. La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente.
Art. 6 Prima dell’Assemblea il Segretario darà comunicazione ai soci dell’OdG con almeno dieci giorni di anticipo.
Art. 7 Le deliberazioni dell’Assemblea debbono essere prese a maggioranza semplice dei voti. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. L’Assemblea in seconda convocazione, anche nella medesima giornata, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.
Art. 8 Al Presidente spetta la rappresentanza, la firma sociale e il voto di approvazione in caso di parità nelle decisioni dell’Assemblea. Il presidente dura in carica un anno e può essere rieletto./td>
Art. 9 Al Segretario sono demandate tutte quelle attività attinenti i contatti con i Soci, relazioni pubbliche, la corrispondenza con la S.S.I. e gli altri gruppi. Il Segretario dura in carica un anno e può essere rieletto
Art. 10 Tutti i soci che non maturano il diritto di voto per due assemblee ordinarie consecutive sono considerati dimissionari.
Art. 11 Possono essere Soci coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Soci Fondatori
b) Soci Onorari
c) Soci Ordinari
d) Soci Aggregati
Art. 12 Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione legale dell’Associazione, mediante sottoscrizione dell’atto costitutivo.
Art. 13 I Soci Onorari sono scelti tra quelle persone che abbiano acquisito benemerenze nella cultura e/o nella scienza e/o nella vita pubblica e/o nello sport oppure abbiano potenziato ed incrementato le attività dell'Associazione. I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento delle quote.
Art. 14 Sono Soci Ordinari tutti coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, facciano richiesta scritta di ammissione diretta all’Associazione. Può divenire socio ordinario chi accetta lo statuto e gli scopi in esso previsti, pagando le quote mensili associative. Spetta all’Assemblea conferire le qualità di socio a chiunque ne faccia richiesta. La qualità di socio si perde per dimissioni, per attività contrarie a fini statuari o per mancato pagamento delle quote.
Art. 15 Sono Soci aggregati coloro che s’iscrivono dopo il corso di speleologia o che fanno domanda da esterno. Il Socio Aggregato partecipa alle uscite, non può assumere cariche, non ha diritto di voto, non può prendere materiale sociale fatta esclusione per l’attrezzatura di progressione. I Soci Aggregati, dopo l’assemblea di fine anno, diventano Soci Ordinari previo delibera dell’assemblea.
Art. 16 Ha diritto di voto il Socio che è in regola con i pagamenti, che ha compiuto almeno quattro uscite relazionate nei sei mesi precedenti o che ha svolto lavoro utile all'interno del gruppo.
Art. 17 Il Socio che è in fermo di leva viene esonerato dal pagamento delle quote sociali per il periodo stesso.
Art. 18 Il Socio paga una quota di iscrizione ed un versamento mensile quantificato anno per anno dall’Assemblea.< /strong>
Art. 19 I soci sono tenuti:
  1. a contribuire alla tutela del patrimonio carsico ipogeo;
  2. a versare la quota sociale;
  3. a comportarsi in modo tale, che durante le uscite e le esercitazioni non venga compromessa l’incolumità propria e quella degli altri Soci;
  4. ad osservare le disposizioni dello statuto
La non osservanza dei punti 2,3.4, è causa di dimissioni.
Art. 20 Il Socio può essere iscritto ad altre Associazioni, Gruppi aventi gli stessi scopi.
Art. 21 Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate da un Assemblea Straordinaria.

Dobosz Tullio
Donati Federico
Marzialetti Alfredo
Mastrosanti Alvaro
Milozzzi Costantino
Pintus Giorgio
Settimi Giancarlo

Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sono stati approvati in Assemblea Straordinaria
il 23/ 12/1996


Associazione Speleologica Romana '86